Art. 7.
(Contributi per la ristrutturazione e la riconversione industriale).

      1. Parte dei proventi derivanti dall'applicazione della tassa ecologica di cui all'articolo 1, definita con il decreto di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 6, deve essere utilizzata per assistere le imprese italiane operanti nei settori del legno e della carta, per agevolare la loro transizione verso fonti sostenibili di approvvigionamento e per favorire la diversificazione della loro produzione.